LEGISLAZIONE SULL’ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti: 

A) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/02/1982 – “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”gli atleti risultati positivi all’infezione SARS-Cov-2 dovranno obbligatoriamente rinnovare la certificazione agonistica.

B) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 Novembre 2012 di conversione del D.L. n° 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 Agosto 2013 Art. 42bis di conversione del D.L. n° 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.

VISITE MEDICHE

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente: 

  • Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”,  gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche. Il certificato ha validità di un anno dal suo rilascio e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. 
  • Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriori accertamento (come l’elettrocardiogramma)

ATTIVITÀ AGONISTICHE

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, è considerata agonistica la pratica della pallavolo dal compimento del 10° anno di età e del calcio dal compimento del 12° anno di età.

La richiesta di visita medico-sportiva deve essere presentata tramite apposito modulo, da richiedere al dirigente di squadra, compilato con i dati dell’atleta e firmato in originale dal presidente della società.

Gli atleti agonisti, in possesso della tessera sanitaria della Regione Lombardia, che non abbiano compiuto il 18° anno di età possono effettuare la visita GRATUITAMENTE.

In caso di compimento del 10°/12° anno entro il termine della stagione sportiva in corso (30/06) è possibile effettuare la prima visita medica agonistica in qualsiasi momento della stessa.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall’atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati. Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica vale un anno dalla data della sua emissione.

ATTIVITÀ NON AGONISTICHE

Il Decreto interministeriale del 28/02/2018, firmato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport, sancisce  l’abolizione dell’obbligo della certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, per i bambini fino a 6 anni di età.

BAMBINI FINO A 6 ANNI

Il certificato di buona salute, ovvero di idoneità sportiva non agonistica è generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M di riferimento, il certificato di “stato di buona salute” deve essere rilasciato in conformità al modello allegato al DM stesso, e, quindi, deve indicare:

A) Cognome, nome, luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione al SSN dello sportivo richiedente il certificato;

B) La dizione: “Il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Certificati che rechino diciture differenti quali ad esempio (purchè esse vengano iniziate in modo graduale, sotto la sorveglianza di personale qualificato) non assolvono dagli obblighi di legge e quindi non sono da ritenersi validi ai fini dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Nel mese di settembre i certificati di buona salute possono essere svolti presso il campo dell’oratorio di Sant’Ambrogio comunicandolo in anticipo al proprio dirigente di squadra.

Il certificato di buon salute per lo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica vale un anno dalla data della sua emissione.

CENTRI CONVENZIONATI

ATLETI MINORENNI CON CERTIFICATO AGONISTICO

Per tutti gli atleti minorenni, con residenza il Lombardia, la visita medica agonistica è GRATUITA in tutti i centri convenzionati con la regione. La richiesta della visita deve essere presentata tramite l’apposito modulo da richiedere al proprio dirigente di squadra.

ATLETI MAGGIORENNI

Per tutti gli atleti maggiorenni è obbligatoria la visita agonistica. La visita è a pagamento e a carico dell’atleta, la società ha stipulato una convenzione con il centro medico CAB Polidiagnostico in via Wagner 169 a Seregno.

CERTIFICATI DI BUONA SALUTE

I certificati di buona salute possono essere svolti, solo nel mese di settembre, presso il campo dell’oratorio di Sant’Ambrogio solo dopo aver avvisato il propio dirigente di squadra.

È possibile svolgere la visita di buona salute anche presso il centro CAB Polidiagnostico in via Wagner 169 a Seregno.